Autentica di firma

Servizio attivo

Attestazione effettuata da un Pubblico Ufficiale da cui si evince che la firma in calce ad un documento è stata apposta dal presente sottoscrittore.


A chi è rivolto

A tutti coloro che necessitano di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Descrizione

La firma deve essere apposta in presenza del Funzionario, il quale identifica il sottoscrittore (per conoscenza personale o previa esibizione di un documento di identità valido) e attesta che la firma è stata apposta in sua presenza

Come fare

La firma deve essere apposta dall'interessato davanti al Pubblico Ufficiale, che deve autenticarla.

Nei casi di soggetti impossibilitati a firmare, per svariati motivi, occorre contattare direttamente l’Ufficio Anagrafe per ottenere informazioni volte a risolvere i casi specifici.

Tali procedure, relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali.

Cosa serve

Può essere richiesta solo se il documento è un’istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o una delega al ritiro di emolumenti economici della Pubblica Amministrazione (pensioni).

L'autentica di firma per deleghe, autorizzazioni, procure, mandati sono di competenza del notaio (o di altri Pubblici Ufficiali) e non del Funzionario Incaricato dal Sindaco.

Cosa si ottiene

Rilascio di firme autenticate.

Tempi e scadenze

Rilascio a vista.

Quanto costa

L' autentica di firma è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00) a meno che non sia prevista l'esenzione da una norma di legge, che deve essere espressamente dichiarata dall'interessato/a all'atto della sottoscrizione.

Casi particolari

Se il dichiarante non sa o non può firmare: valgono le regole generali dell’art. 4 D.P.R. 445/2000, quindi: l’incaricato del Sindaco accerterà la volontà del dichiarante - che deve essere resa liberamente senza costrizioni - verificherà, per quanto possibile, che sia in grado di intendere e volere e darà atto della volontà del sottoscrittore e dell’impossibilità materiale a sottoscrivere, senza fare cenno – per privacy – alla tipologia di impedimento.

Se il documento è in lingua straniera: i funzionari italiani possono operare solo su documenti redatti in lingua italiana, per cui un documento straniero dovrà essere accompagnato da una traduzione opportunamente legalizzata.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 31/01/2024, 10:32

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