Autocertificazioni

Servizio attivo

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini.

Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Descrizione

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. 445/2000).

Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.

 

Come fare

L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma: non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’Ufficio Anagrafe.

In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni. Possono essere autocertificati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione.

L’Ufficiale d’Anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi dell'art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989, così come modificato dal d.P.R. n.126/2015, art.1, punto v), contenente le informazioni del cittadino registrate all’Anagrafe.

La visura anagrafica è gratuita e può essere richiesta solo ed esclusivamente dal diretto interessato. Oppure può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Dallo stesso sito si può anche stampare l’autocertificazione stessa, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.

 

Cosa serve

Deve essere effettuata dal dichiarante su una pagina bianca o su un modello per autocertificazione, che dovrà poi essere sottoscritto.

Cosa si ottiene

L’Ufficio Anagrafe mette a disposizione svariati modelli editabili di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che il cittadino dovrà compilare in autonomia.

Tempi e scadenze

Rilascio a vista

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 31/01/2024, 10:31

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