Può essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprovabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.
È una dichiarazione resa dall’interessato relativa a stati, fatti, qualità personali, che non siano già comprese nelle autocertificazioni; Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.
Può essere fatta da tutti i cittadini italiani; gli altri cittadini della Comunità Europea e i cittadini non comunitari possono rendere solo dichiarazioni comprovabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su un foglio bianco o su un modello già predisposto con i richiami normativi; deve essere sottoscritta davanti al Funzionario incaricato per l’autenticazione della firma.
Gli Uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido).
I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non hanno l’obbligo e possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ed è soggetta all'imposta di bollo (€ 16,00) ad eccezione delle esenzioni previste per legge.
Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Marca da bollo € 16.00
Non si possono autodichiarare: • Dichiarazioni future • Dichiarazioni d’impegno • Accettazioni o rinunce d’incarico • Procure • Scritture private • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile |