Matrimonio

Servizio attivo

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".


A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.

Descrizione

L’Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

Matrimoni civili

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Titolo VI del Codice civile. Nel giorno stabilito, l’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

I matrimoni vengono celebrati nell’orario e nei giorni preventivamente concordati con l’Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell’orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito REGOLAMENTO comunale.

Come fare

Il Codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni.

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione, viene letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile e inserito nei registri dello Stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni e il luogo della celebrazione.

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile.

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve svolgersi entro 180 giorni, da calcolarsi dal quarto giorno successivo al termine delle pubblicazioni.

Quanto costa

Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito REGOLAMENTO comunale.

Casi particolari

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’Ufficiale di Stato Civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’Ufficiale dello Stato Civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 31/01/2024, 10:28

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