La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni.
A tutti i cittadini stranieri nati in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:
È importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all’art.33 della Legge n. 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisitane un’altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
Al compimento del diciottesimo anno di età, ed entro il diciannovesimo, si può presentare la richiesta presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza, compilando un apposito modulo e allegando copia dei documenti di identità.
L’allegazione di un valido documento d’identità non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
È possibile rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana, tramite l'apposito modulo, se si possiedono i seguenti requisiti:
Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es. certificati medici, scolastici…).
Attestazione del Sindaco di acquisto della cittadinanza italiana e iscrizione del relativo atto nei registri di Stato Civile.
La dichiarazione per tale tipologia di cittadinanza deve essere richiesta entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età.
La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di € 250,00 , mediante bollettino postale già predisposto, reperibile presso gli Uffici postali.
Si informa che nel caso in cui la dichiarazione non possa essere accolta, il contributo non potrà essere rimborsato
Non si può accedere a questa procedura quando in quanto:
In questi casi, al compimento del 18° anno di età, si può comunque presentare richiesta di acquisto di cittadinanza italiana presso la Prefettura di Milano con tutta la documentazione necessaria.