La denuncia di nascita può essere effettuata:
• da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
• da entrambi i genitori quando questi non siano coniugati tra loro;
• da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro.
Quando nasce un bambino, l’evento deve essere denunciato all’Ufficiale di Stato Civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita, al fine di trasformare il neonato in un cittadino riconosciuto dallo Stato. Il bambino viene così iscritto nel Registro degli atti di nascita e all’Anagrafe del Comune di residenza della madre.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Dove ci si deve rivolgere:
• presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
• presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento).
1. documento d'identità del dichiarante/i
2. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto
3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
La formazione dell'atto di nascita del minore, da cui deriva la possibilità di richiedere l’estratto di nascita e/o il certificato di nascita.
La denuncia di nascita deve essere rilasciata entro un massimo di 10 giorni al Comune, o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria, di dove è avvenuto l'evento.
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (sopra descritti), verrà comunque redatto un atto di nascita, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del Codice penale (occultamento di neonato).
Nessun costo
In assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
In assenza dei genitori naturali la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i.