Le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste da entrambi gli sposi, che firmano un verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile, dove viene indicata l’inesistenza di impedimenti al matrimonio (art. 87 del Codice Civile). In caso di matrimonio religioso, gli sposi devono portare la richiesta di pubblicazione redatta dal Parroco.
Le pubblicazioni rimangono affisse per otto giorni nei Comuni di residenza degli sposi.
Gli altri documenti necessari alla pubblicazione vengono richiesti direttamente dall’Ufficio di Stato Civile.
Solo nei casi di particolari autorizzazioni da parte del Tribunale, i documenti devono essere acquisiti dagli interessati.
I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta al matrimonio previsto dall’ordinamento italiano. (art. 116 c.c.)